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sabato 28 giugno 2014
Vitalizi non si procede per vizio per difetto di leggittimazione a ricorrere
lunedì 31 marzo 2014
Le Province di Trento e Bolzano battute sul ricorso in materia di centrali idroelettriche
Il 24 febbraio 2014 è stata assunta la decisione della Corte Costituzionale, depositata il giorno dopo, in merito ai ricorsi 150 e 152 del 2012 presentati dalle Province di Trento e Bolzano.
La decisione assunta non verte su tutte le materie dei ricorsi, le quali verranno affrontate in altre sentenze, ma solo sul tema delle grandi derivazioni idroelettriche. Si è chiesta l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 comma 4, 5, 6, 7, 8 del decreto legge n. 83 del 22/06/2012 come usciti dalla conversione avvenuta con l'art.1 comma 1 della Legge n. 134 del 07 agosto 2012. La questione è senz'altro complessa e coinvolge molte norme, rimandando al testo della sentenza per approfondimenti, qui si sintetizzano i motivi che sono stati addotti:
- violazione dei principi di leale collaborazione e dell'art. 1 comma della legge 2001 n. 443, questione sollevata dalla Province di Trento e Bolzano.
- violazione dei principi di ragionevolezza e certezza del diritto sollevato dalla sola Provincia di Trento.
- violazione di diverse norme costituzionali, statutarie della Regione Trentino Alto Adige e delle province anche se non sempre coincidenti.
Il ricorso è stato perso in quanto si è ritenuta fondata la questione non rientranti nelle materie riservate statutariamente alle Province Autonome di Trento e Bolzano come ad esempio l' di energia, ma si è ritenuta valida la tesi della Presidenza del Consiglio che la norma in questione vada vista in termini di concorrenza e di ordinamento civile.
Gli effetti. Non saranno pochi gli effetti che dalla norma statale che rimane in vigore provocherà, in quanto la norma in questione detta la disciplina in materia di concessione delle grandi derivazioni idroelettriche. La questione viene affrontata sia nei termini delle scadenze delle stesse minimo 20 anni fino ad un massimo di trenta fino a prevedere norme di trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi. Ovviamente ciò sempre che non si ravvisi un interesse pubblico superiore.
La gara va indetta cinque anni prima della scadenza e viene prevista una normativa transitoria per le concessioni già scadute o in essere ma che scadono entro il 31 dicembre 2017.
Oltre alle condizioni che sono necessarie per la pianificazione idrica va inserito anche il compenso che il concessionario uscente riceverà dal concessionario vincitori per il subentro nella titolarità dell'azienda e ne detta i tratti che vanno valutati.
Si riserva inoltre al decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome dei valori massimi dei canoni delle concessioni per uso idroelettrico. Con lo stesso si fisseranno anche le modalità con le quali si può destinare un valore non inferiore al 20% del canone concessione pattuito alla riduzione del costo energia a beneficio dei clienti finali insistenti nelle zone ove sono afferenti le opere di concessione.
Nel territorio del trentino ci sono molte aziende municipalizzate e dove anche la provincia a quote. Basti pensare al ruolo di Tecnofin Trentina che fa capo alla Provincia Autonoma di Trento. Una partita certamente ingarbugliata quella delle concessione idroelettriche dopo la perdita del ricorso in questione e che dovrà portare a ripensamenti nei comportamenti sia della Provincia di Trento che Bolzano, ove si sono privilegiate le aziende pubbliche a volte partecipate direttamente o indirettamente dalle stesse.
mercoledì 24 ottobre 2012
Abuso di credulità popolare
La sentenza dell'Aquila che condanna la Commissione Grandi rischi ha lasciato spazio a varie considerazioni. Riporto qui sotto in modo integrale la reazione della Federazione dei liberali:
La sentenza dell'Aquila che condanna la Commissione Grandi Rischi, è una vergogna per la giustizia italiana e un messaggio culturale preoccupante.
La vergogna è che un giudice – presuntivamente persona istruita e capace di discernere – confonda la tragedia dei crolli, delle vittime e delle popolazioni, con l'addebitarne la responsabilità penale alle valutazioni preventive di chi non c'entra niente né con le opere edili dei manufatti crollati né con la loro manutenzione.
Il messaggio preoccupante è che lo Stato – siccome un Tribunale ne è organo rilevante – dice ai cittadini che la scienza è tenuta a predire il futuro e a farlo perfino nel dettaglio dei tempi. Questo è il principio oscurantista di chi vuol restare alla stregoneria e vuole ignorare che la conoscenza umana è balzata avanti quando ha capito di non poter conoscere tutto per sempre.
La sentenza dell'Aquila è un abuso di credulità popolare. E' una pagina nera per la scienza, per la democrazia e per chi fonda la convivenza civile sull'esercizio del senso critico da parte di ognuno.
Raffaello Morelli